Descrizione
In Sicilia vige una norma statutaria peculiare, secondo cui i progetti di legge sono elaborati dalle commissioni dell’Assemblea regionale con la partecipazione dei gruppi di interessi professionali e degli organi tecnici regionali. Lo Statuto speciale siciliano è storicamente il primo esempio di integrazione delle lobby nel processo legislativo. Il dibattito costituente dell’epoca mostra tutta la portata costituzionale innovativa della disposizione. Ma come è accaduto, mentre da un lato si sanciva con regolamento parlamentare l’inclusione nell’istruttoria dei portatori di interesse, dall’altro la prassi e una patologica intermediazione politica hanno cancellato le funzioni dello stesso processo istruttorio. Nel dibattito odierno sulla regolamentazione dell’attività di lobbying la forma di regolamentazione siciliana appare giuridicamente rilevante ma nello stesso tempo rende evidente i limiti di operatività rispetto alla nuova forma di governo regionale e all’espandersi dei relativi poteri legislativi e amministrativi nel nuovo assetto istituzionale federalista. I punti chiave di qualsiasi regolamentazione vertono non solo sulla partecipazione ma soprattutto sulla trasparenza: sulla definizione di lobbista, sull’accesso pubblico, sulla registrazione individuale, sulla pubblicità di costi e finanziamenti, sul sistema sanzionatorio nonché sulla disciplina dei conflitti di interesse. Nell’attuale fase politica di destrutturazione del sistema di welfare state, ove è in atto uno scontro permanente per la difesa di differenti posizioni economiche e sociali, una organica disciplina che renda trasparenti i processi decisionali oggi più che mai risulta indispensabile a garanzia della stessa democrazia.