Descrizione
Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, la materia ‘urbanistica’, così indicata nell’ originario testo dell’ art. 117 della Costituzione, è stata sostituita con quella di ‘governo del territorio’. Così, la nozione di ‘governo del territorio’ evidenzia come sul territorio, si proiettino ‘interessi eterogenei’ provenienti da una ‘pluralità di soggetti’ i quali, a loro, volta presentano una ‘diversa qualità giuridica’; consegue che ‘qualunque’ interesse avente incidenza sull’uso o la trasformazione del territorio rientra ‘potenzialmente’ nella materia urbanistica, in quanto la stessa non è preordinata alla soddisfazione di uno o più interessi pubblici previamente stabiliti, ma di tutti quelli che l’ordinamento, di volta in volta, ritiene meritevoli di protezione. Una siffatta illimitata estensione delle possibili finalità dell’ urbanistica ne fa una materia di difficile ‘definizione’, tenuto peraltro conto che con le regole propriamente urbanistiche coesistono ulteriori regole che pur appartenendo ad altri rami del diritto però riguardano anch’esse la sorte del medesimo territorio (disciplina del paesaggio dell’igiene del suolo, dell’ambiente, delle opere pubbliche, dei beni culturali, ecc.).
Lo studio è dedicato al rapporto tra pubblico e privato in considerazione dei recenti modelli di ‘urbanistica di tipo negoziale’ che i sopravvenuti interessi economico-sociali pongono in posizione centrale nella materia del ‘governo del territorio’, e con una adeguata valutazione dei limiti e rischi di ciascun modello.